Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded specific recidivism claim regarding aggravated theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Lagaren Camillo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of specific recidivism, arguing it was unsupported. The court found the claim manifestly unfounded because the territorial court correctly applied the requirement of social danger and insensitivity to blame, which are independent of the specific modality of the crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the claim regarding specific recidivism is manifestly unfounded because the lower court's reasoning aligns with Supreme Court precedents establishing that social danger and insensitivity are independent of the crime's modality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGAREN CAMILLO (CUI 00IWI12) nato a PINEROLO il 01/10/1972 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Lagaren Camillo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22 giugno 2022, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città in composizione monocratica del 17 novembre 2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., confermando nel resto in relazione ai plurimi reati di furto aggravato in abitazione (artt. 624 bis, 625 comma 1 nn.2,5,7, cod. pen.) -Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta l'avvenuto riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto la motivazione risulta assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 (2012), Rv. 251690; segnatamente, la Corte territoriale ha evidenziato come i numerosi fatti sub judice siano espressivi di una accentuata pericolosità sociale del prevenuto, insensibile al rimprovero di cui alle precedenti condanne, a nulla rilevando quanto obiettato dalla difesa in ordine alla modalità di commissione dei singoli fatti di reato, trattandosi di circostanza del tutto indipendente posta correttamente a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma che non è idonea ad incrinare il giudizio di negativa personalità del prevenuto. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il c