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Ordinanza — n. 21221/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for riot conviction due to lack of specificity and factual error in argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to acquit him because he adopted a merely passive defense, citing jurisprudence excluding criminal liability for such conduct. The court rejected this, noting the appeal lacked specificity and that the lower court correctly identified the appellant's active participation in the riot by attacking multiple subjects.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate facts or propose alternative reconstructions; appeals lacking specificity regarding the contested facts are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal passive defense riot conviction factual specificity court of cassation difesa penale rinuncia al dibattimento orale corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAMALAU LAURENTIU nato il 31/01/1974 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; 77' -Rilevato che Caramalau Laurentiu ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 9 giugno 2022 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ivrea in composizione monocratica del 29 settembre 2016 nei confronti dell'imputato per il delitto di rissa. -Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta la mancata adozione di una pronuncia assolutoria, anche in formula dubitativa, alla luce della giurisprudenza che esclude l'integrazione del reato laddove il soggetto coinvolto adotti forme di difesa meramente passiva, è privo di specificità e versato in fatto.

Esula dai compiti del giudice di legittimità quello di rilettura dei fatti posti a fondamento della decisione, non potendo la difesa prospettare una alternativa ricostruzione più favorevole. Né è censurabile, nella specie, l'apparato motivazionale adottato dalla sentenza impugnata, avendo la Corte di merito ricostruito la vicenda come frutto di una reciproca aggressione tra gruppi contrapposti; con specifico riferimento alla posizione dell'imputato, poi, si è valorizzata la circostanza per cui questi è stato visto colpire diversi soggetti, con ciò ritenendosi dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione attiva alla rissa -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il c