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Ordinanza — n. 21219/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Amilcare Cipriani inadmissible regarding his conviction for fraudulent bankruptcy. The court found that the appellant's arguments were generic and failed to specify the factual elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the lower court's reasoning was upheld as logically sound and free from vices.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must specify factual elements; generic arguments lacking specific grounds are inadmissible as they prevent the appellate court from exercising its supervisory role.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specific factual elements supervisory review bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
-Considerato che i motivi di ricorso, in particolare il primo, il quarto e il sesto, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPRIANI AMILCARE nato a URBISAGLIA il 20/01/1948 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Amilcare Cipriani ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 13 giugno 2022, che ha confermato, per quanto qui di interesse, la pronunzia del Tribunale della stessa città del 12 settembre 2018 con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale quale titolare di impresa individuale dichiarata fallita. -Considerato che i motivi di ricorso, in particolare il primo, il quarto e il sesto, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; -Ritenuto che i motivi secondo, terzo e quinto del ricorso, con i quali si contesta il vizio motivazionale in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sono manifestamente infondati in quanto versati in fatto e volti ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); invero, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 12