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Ordinanza — n. 21217/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and discretionary sentencing review failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court lacked subjective intent and the argument regarding sentencing balance. The appellant's first ground was deemed generic and repetitive without specific criticism of the trial judge's reasoning, while the second ground failed to challenge the discretionary nature of comparing mitigating and aggravating circumstances. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the strict requirements for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Artt. 609, 610 c.p.p.; Il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo è generico e non indica la correlazione con la decisione impugnata, e le valutazioni sulla prevalenza delle circostanze sono soggette a sindacato solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grounds requirement discretionary sentencing review subjective intent element procedural admissibility circostanza attenuante favoreggiamento furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Artt. 609, 610 c.p.p.
artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen.
artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino
pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCUZZA ROSALIA nato a PALERMO il 05/04/1980 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Cucuzza Rosalia ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 18 gennaio 2022 che ha confermato la condanna alla pena di giustizia del Tribunale della stessa città in composizione monocratica del 23 ottobre 2018 per il reato di furto aggravato. (artt.624,625 n. 2 cod. pen.) -Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la responsabilità della ricorrente per difetto di elemento soggettivo (assenza di consapevolezza dell'allaccio abusivo), è generico in quanto meramente riproduttivo del precedente motivo di appello e del tutto privo di specificità censoria, non confrontandosi con la coerente e logica motivazione fornita dal giudice territoriale.

Sul punto è necessario ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425). -Considerato che il secondo motivo, il quale lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata circostanza aggravante, è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza e con le indicazioni di questa Corte in base alle quali le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 12 aprile