Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific grounds and late filing of civil claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the grounds were too generic and failed to specifically address the lower court's factual findings. The appellant argued for the absence of self-defense, but the court noted that the first and second instance judgments already provided extensive reasoning on the existence of this justification based on prior aggression and proportionality. Consequently, the appeal was rejected as it rendered the reasons for the challenge incomprehensible due to its chaotic and eccentric nature, resulting in a condemnation for procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are too generic to allow a comparison with the lower court's findings or if they are filed late, rendering the illustration of the appeal reasons incomprehensible and chaotic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile REHMAN ABDUL nato il 20/01/1968 nel procedimento a carico di: BUGUR NICOLAE nato il 27/01/1979 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Rehman Abdul ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 23 giugno 2022 che ha confermato la pronuncia dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica del 5 novembre 2019 che ha assolto Bugur Nicolae dal reato di cui all'art.582 cod. pen. ascrittogli perché il fatto non costituisce reato. -Considerato che i motivi di ricorso proposti risultano aspecifici e versati in fatto, sottraendosi ad un confronto effettivo con quanto affermato dai giudici del merito, lamentando apoditticamente l'insussistenza della scriminante della legittima difesa nei suoi elementi costitutivi.
Sul punto ampia motivazione è fornita dalle sentenze di primo e secondo grado in ordine alla sussistenza della causa di giustificazione, in ragione della previa aggressione portata dalla parte civile ricorrente all'imputato, ivi compreso il requisito della proporzione, alla luce del rango dei beni coinvolti e dei mezzi impiegati dalle parti. Peraltro, è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni eccentriche, tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, Sentenza n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471). -Rilevato che le conclusioni inviate via pec dal ricorrente risultano tardive; - Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il cgsiglier stensore I