Italian Court dismisses appeal against conviction for false accusation, rejecting claims of lighter sentencing and non-prosecution. The appeal is inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Scipione Alexei inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Alexei argued for a reclassification of the crime to a lesser offense and the application of a non-prosecution clause due to prolonged police investigation. The court rejected these claims as lacking interest, since the requested change would not benefit the appellant, and found the denial of non-prosecution legally justified by the extensive time already spent by agents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 496 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal claiming a more favorable reclassification of the crime or the application of a non-prosecution clause is inadmissible if the requested outcome would not benefit the appellant or if the lower court's reasoning regarding the duration of the investigation is logically sound and exhaustive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONE ALEXEI nato il 23/02/1991 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Scipione Alexei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 18 maggio 2022, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica in data 5 luglio 2019 per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta la mancata riqualificazione nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., difetta di interesse, in quanto iI suo accoglimento non comporterebbe esiti più favorevoli per il ricorrente, trattandosi di reato più gravemente sanzionato. -Considerato che il secondo motivo, il quale denuncia la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata la quale ha in modo logico, esaustivo e non contraddittorio giustificato il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità alla luce della protrazione della condotta penalmente rilevante e alla indicazione delle esatte generalità solo dopo un dispiego consistente ed evitabile di tempo ed energie degli agenti. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il c igliere estensore Il Pres