Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded complaints and lack of documentary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Fiocco's appeal against the Second Instance Court's sentence inadmissible. Fiocco argued against the court's finding of liability for both destructive and documentary bankruptcy, offering an alternative factual reconstruction. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the defense failed to confront the appellate court's reasoning regarding the lack of documentary proof for the alleged diversion and the specific nature of the accounting omissions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: An appeal is inadmissible when the complained-of judgment is based on a finding of fact that is manifestly unfounded and the grounds for appeal do not meet the requirements of admissibility.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIOCCO GIOVANNI nato a BELLONA il 02/02/1963 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Fiocco Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'Il marzo 2022, che in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 7 marzo 2018 ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fall., confermando nel resto. -Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta l'affermazione di responsabilità dell'imputato con riguardo tanto alla bancarotta distrattiva che a quella documentale, risulta manifestamente infondato in quanto articola doglianze in fatto, prospettando una ricostruzione alternativa della vicenda che ha condotto alla decozione della società, a fronte di una doppia conforme di condanna.
Segnatamente, quanto alla sussistenza della distrazione, la difesa non si confronta con la motivazione di appello, la quale ha rigettato il gravame sul punto evidenziando la totale genericità delle asserzioni difensive (non emergendo documentalmente la girata dei canoni ai fornitori, solo assertivamente dedotta dall'appellante). Con riferimento alla bancarotta documentale, invece, il ricorrente trascura il rilievo contenuto in sentenza per cui la contabilità non era solo genericamente omessa, ma tenuta in modo da impedire l'esatta ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, alla luce delle discordanze tra i conti di attività e passività. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il