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Ordinanza — n. 21209/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as prescription expired after second instance judgment, barring admissibility of extinction claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21209/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statute of limitations for the crime had expired after the second-instance judgment. The appellant argued for a ten-year prescription period interrupted by specific acts, claiming the crime extinguished before the appeal was heard. The court ruled that since the limitation period matured post-judgment, the procedural relationship could not be validly established, rendering the claim for extinction inadmissible under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 161 cod. pen.; If the statute of limitations matures after the second-instance judgment, the cassation appeal is inadmissible because the procedural relationship cannot be validly established and the extinction of the crime cannot be raised.

Parole chiave

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statute of limitations prescription period second instance judgment criminal appeal inadmissibility extinction of crime bancarotta fraudolenta truffa in materia di credito falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Situazione diversa è tuttavia quella in cui la prescrizione sia maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado, in quanto in questo caso l'inammissibilità del ricorso preclude la valida instaurazione del rapporto processuale e la rilevabilità, ex art. 129 cod.
Art. 161 cod. pen.
-Considerato che l'unico motivo proposto, il quale lamenta il decorso del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato, in quanto parte ricorrente assume quale termine prescrizionale quello di anni dieci, senza contare l'aumento per atti interruttivi ex art. 161 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Situazione diversa è tuttavia quella in cui la prescrizione sia maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado, in quanto in questo caso l'inammissibilità del ricorso preclude la valida instaurazione del rapporto processuale e la rilevabilità, ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819
Sul punto è pacifica l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLI LEONARDO nato a PORTIGLIOLA il 12/03/1950 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Martelli Leonardo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 28 giugno 2022 che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Locri del 2 aprile 2013 ha rideterminato in anni due la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. I.fall. per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, confermando nel resto. -Considerato che l'unico motivo proposto, il quale lamenta il decorso del termine prescrizionale prima della sentenza di primo grado, è manifestamente infondato, in quanto parte ricorrente assume quale termine prescrizionale quello di anni dieci, senza contare l'aumento per atti interruttivi ex art. 161 cod. pen, con finale decorrenza del termine prescrizionale al 22/10/2022, successivamente alla sentenza di appello (emessa in data 28/06/2022).

Sul punto è pacifica l'ammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819). Situazione diversa è tuttavia quella in cui la prescrizione sia maturata successivamente alla pronuncia di secondo grado, in quanto in questo caso l'inammissibilità del ricorso preclude la valida instaurazione del rapporto processuale e la rilevabilità, ex art. 129 cod. proc. pen., della maturazione della causa estintiva. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 12 aprile 2023 I