Italian Court dismisses appeal for introducing new argument on separate damage charge for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeals by Montaperto Angelica and Greco Antonino inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants argued that the court failed to absorb the separate charge of damage into the aggravated burglary charge, but this was a new argument raised for the first time at this level. The court rejected the claim because the lower court had already clarified that the violence in question referred to a curtain, not the window door, making the new argument manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Arguments raised for the first time at the Supreme Court level are inadmissible if they are manifestly unfounded or if the lower court has already clarified the factual distinctions relevant to the charge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTAPERTO ANGELICA nato a PALERMO il 28/08/1996 GRECO ANTONINO nato a PALERMO il 09/06/1994 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Montaperto Angelica e Greco Antonino ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 10 marzo 2022, di conferma della sentenza del locale Tribunale del 20 ottobre 2020 che li ha condannati alle pene ritenute di giustizia per i reati loro ascritti [artt. 633 (capo A),635, 61 n.2 (capo B), 624 bis, 625 n.2 cod. pen. (capo C)]. -Rilevato che i ricorrenti articolano nei rispettivi ricorsi un solo motivo - sovrapponibile e pertanto esaminabile congiuntamente - con il quale contestano il mancato assorbimento della violenza contestata autonomamente quale danneggiamento (capo B) nella violenza che ha aggravato il furto in abitazione (capo C), motivo da considerarsi manifestamente infondato.
Sul punto, immune da censure è la sentenza impugnata, la quale ha chiarito (pagg. 6-7) che la violenza contestata quale aggravante del furto è riferita al danneggiamento della tenda, non già della porta finestra (il cui danneggiamento è contestato in via autonoma al capo B). - Rilevato altresì come la questione sia proposta per la prima volta nella presente sede e dunque risultando il motivo inedito. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 12 aprile 2023 Il co