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Ordinanza — n. 21207/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to specific grounds and procedural time bar issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for aggravated theft and the application of the fraudulent means aggravating circumstance, but the Court found the first ground specific and the second ground supported by established case law regarding unauthorized cable connections. Although the offense became a private prosecution after the new law, the Court ruled that the procedural time bar preventing the review of this change precludes a declaration of inadmissibility, thus dismissing the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific or unsupported by evidence, and the Court cannot declare inadmissibility based on a procedural time bar if it would prevent the establishment of a valid procedural relationship.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds procedural time bar private prosecution aggravated theft fraudulent means court costs danneggiamento d'impianti elettrici

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
d.lgs. n.150/2022
-Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019
Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv.
Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino
pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONARDI ROTOLO MARCO nato a PALERMO il 20/08/1979 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Lonardi Rotolo Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28 settembre 2021, la quale ha confermato la condanna per furto aggravato pronunziata dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 3 maggio 2019 (artt. 81cpv., 624, 625 n.2 cod. pen.). -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta l'affermazione di responsabilità, è aspecifico, omettendo il confronto con le fonti di prova a carico, avendo la Corte territoriale risposto alle doglianze difensive evidenziando come il mancato collegamento del cavo alla rete sia dipeso dall'avere l'imputato colpito a bastonate quest'ultimo (si richiamano, a tale riguardo, le dichiarazioni del teste Lo Bianco). - Rilevato che manifestamente infondato è il secondo motivo, il quale contesta l'applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento.

Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, Rv. 278307) secondo la quale in tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica. -Rilevato che, a seguito della entrata in vigore in data 31 dicembre 2022 del d.lgs. n.150/2022, la fattispecie contestata è divenuta perseguibile a querela, ma che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., la eventuale sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità, non consentendo la declaratoria di inammissibilità, l'instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. un., 21 giugno 2018 n. 40150, Salatino). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 apr