Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21206/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper timing and wrong legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Coppola Anna inadmissible and ordered her to pay costs. The appellant challenged a second-instance ruling that reduced civil compensation for assault, arguing on appeal that the lower court erred in evaluating circumstantial evidence. The court rejected this because appeals against peace court judgments for minor crimes are strictly limited to violations of law, not factual errors, and dismissed the second ground as raised too late in the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 2-bis c.p.p.; Art. 34 d.lgs. 274/2000; Appeals against peace court judgments for minor crimes are limited to violations of law, and new legal grounds must be raised at the appellate level.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility peace court jurisdiction violations of law civil compensation reduction procedural timing errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena pena complementare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 2-bis c.p.p.
(art. 606 comma 2-bis cod.
Art. 34 d.lgs. 274/2000
pen.) -Considerato che il secondo motivo, il quale invoca il riconoscimento dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità, atteso che il motivo proposto dinanzi al giudice di appello aveva come oggetto il diverso istituto di cui all'art.131 bis cod.pen.
Art. 131 bis cod.pen.
art. 34 d.lgs. 274/2000
pen.) -Considerato che il secondo motivo, il quale invoca il riconoscimento dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità, atteso che il motivo proposto dinanzi al giudice di appello aveva come oggetto il diverso istituto di cui all'art.131 bis cod.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPOLA ANNA nato a SAN CESARIO DI LECCE il 20/08/1970 avverso la sentenza del 11/05/2022 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Coppola Anna ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce dell'Il maggio 2022 che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace della medesima città del 22 ottobre 2021, ha rideterminato in C 500 la somma da corrispondere a titolo risarcitorio alla costituita parte civile, confermando nel resto la condanna per il reato di lesioni in danno di Imbriani Ivana guaribili in giorni 7. -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta l'erronea valutazione della prova indiziaria, è manifestamente infondato, trattandosi di vizio di motivazione avuto riguardo alla sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace in relazione alla quale è possibile ricorrere unicamente per violazione di legge. (art. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.) -Considerato che il secondo motivo, il quale invoca il riconoscimento dell'art. 34 d.lgs. 274/2000, è inammissibile, siccome proposto per la prima volta in sede di legittimità, atteso che il motivo proposto dinanzi al giudice di appello aveva come oggetto il diverso istituto di cui all'art.131 bis cod.pen. -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 aprile 2023 Il consi