Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21205/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated theft violence, ruling force on door constitutes sufficient violence. The court rejects the claim that direct physical contact with the stolen item is required. The decision upholds the lower court's application of the aggravating circumstance. The appeal is declared inadmissible due to lack of merit. The appellant is ordered to pay court costs and fines. The ruling clarifies the interpretation of violence in theft cases. The court emphasizes consistent jurisprudence on this legal issue. The decision finalizes the criminal penalty for the defendant. The appeal fails to meet the threshold for review. The court maintains the original aggravated sentencing. The legal principle is firmly established in Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ciccarello Cicchino Joanes inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the application of the aggravating circumstance of violence on things in a theft conviction for breaking into an office with car keys. The court ruled that the violence requirement is met by the force used to open the door, rejecting the need for direct contact with the stolen vehicle. This decision aligns with established jurisprudence that such forceful entry satisfies the statutory elements for aggravated theft.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, n. 2 cod. pen.; The aggravating circumstance of violence on things in theft is satisfied by forceful entry into a premises, without requiring direct physical contact with the stolen object.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft violence on things forceful entry criminal appeal inadmissible appeal Italian Supreme Court property crime infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, n. 2 cod. pen.
Si richiama sul punto l'orientamento costante di questa Corte che non richiede - ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCARELLO CICCHINO JOANES nato a PARMA il 21/02/1999 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; -Rilevato che Ciccarello Cicchino Joanes ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'Il ottobre 2021 che, in parziale riforma della sentenza con rito abbreviato del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del 21 febbraio 2020, previa concessione delle già concesse attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di furto aggravato di un'autovettura ( artt.624,625 comma 1 nn.2 e 4 cod. pen), confermando le statuizioni civili. -Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale lamenta l'applicazione della contestata circostanza aggravante della violenza sulle cose, è manifestamente infondato, essendo stata correttamente ritenuta integrata la previsione circostanziale in ragione della violenza esercitata attraverso la forzatura della porta dell'ufficio con le chiavi dell'autovettura.

Si richiama sul punto l'orientamento costante di questa Corte che non richiede - ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen. - che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento (ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478) -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il