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Ordinanza — n. 21055/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because sentencing arguments were waived in the appellate conciliation agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the joint appeals by Francesco Piras and Giovanni Michele Pantaleo Piras inadmissible regarding the judicial sentencing of their case. Although the defendants requested a reduction in penalties, the Court of Appeal had already accepted a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure which did not address generic mitigating circumstances. The Court ruled that appeals concerning waived grounds or sentencing determinations not linked to the legality of the sanction are inadmissible in conciliation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5 c.p.p.: In appeals based on a conciliation agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, appeals regarding waived grounds or sentencing determinations not affecting the legality of the sanction are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
conciliation agreement inadmissible appeal waived grounds sentencing determination Code of Criminal Procedure generic mitigating circumstances joint appeal allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019
Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIRAS FRANCESCO nato a GHILARZA il 04/10/1994 PIRAS GIOVANNI MICHELE PANTALEO nato a MACOMER il 31/10/1957 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di Francesco Piras e Giovanni Michele Pantaleo Piras.

2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto con atto congiunto ricorso per cassazione con riferimento alla commisurazione giudiziale della pena, da loro stessi richiesta, per non aver il giudice d'appello ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in applicazione di principio già sancito e ribadito dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione. In tema di concordato in appello, difatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis:

Sez. 4, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Nella specie, peraltro, l'unico motivo d'appello aveva a oggetto proprio il trattamento sanzionatorio e il concordato ex art. 599-bis è intervenuto proprio su esso non contemplando la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

4. All'inammissibilità dei ricorsi, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende