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Ordinanza — n. 21054/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper personal filing and non-justiciable ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the mandatory requirement for a registered defense attorney took effect. The applicant argued for a dismissal based on a ground not admissible in a final review proceeding. The court rejected the appeal citing the statutory ban on personal filing and the unconstitutionality of the restriction as already settled by Supreme Court precedent.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The personal filing of a cassation appeal is inadmissible if submitted after the legislative requirement for a registered defense attorney, and the constitutional challenge to this restriction is manifestly unfounded.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility personal filing prohibition defense attorney requirement constitutional complaint rejection procedural law Italy tempestività dell'inoltro notificazione tardiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile non solo in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, in ragione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez.
Art. 613 cod. proc. pen.
In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Amos Leonardo Santaguida, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto l'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
(ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021
Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv.
Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022
281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, Basone, in motivazione).
Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTAGUIDA AMOS LEONARDO (CUI 05BDKD3) nato a VIBO VALENTIA il 01/04/1996 avverso la sentenza del 23/12/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Amos Leonardo Santaguida, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre del 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto l'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. L'impugnazione è inammissibile non solo in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, in ragione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), ma anche perché il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza della I. n 2013 del 2017. Tale ultima disposizione normativa ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art.39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, Basone, in motivazione).

Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022, in motivazione). In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I. n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

4. Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità del ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia).

5. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa del