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Ordinanza — n. 21053/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea agreement sentencing under restricted statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a plea agreement sentencing based on grounds not permitted by law. The defendant argued the lower court failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits appeals against plea agreements to specific legal violations, excluding general errors in fact-finding or acquittal verification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea agreement sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding challenges regarding the verification of acquittal conditions under Art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal Article 448 paragraph 2-bis Article 129 Code of Criminal Procedure limited grounds for appeal deposizione inattendibile deposito tardivo momento della trasmissione delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Giuseppe Ambrogio, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto l'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Giuseppe Ambrogio, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto l'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.
Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROGIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 18/02/1997 avverso la sentenza del 01/12/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOI.. r C-lato avviso alle parti; Z udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Giuseppe Ambrogio, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto l'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, i. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il