Italian Court dismisses appeals against theft convictions, upholding sentencing discretion and lack of conditional suspension reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Michele Saracino and Loris Desantis inadmissible. The defendants argued that the appellate court imposed excessive sentences and failed to provide reasons for denying conditional suspension of the penalty. The court rejected these claims, affirming that sentencing evaluations fall within judicial discretion and are only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; The assessment of sentencing elements is a discretionary power of the judge, reviewable in cassation only when resulting in mere arbitrariness or illogical balancing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SARACINO MICHELE nato a BITONTO il 24/11/1994 DESANTIS LORIS nato a BITONTO il 20/12/1996 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur riducendo la pena per la ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato la condanna di Michele Saracino e Loris Desantis per il reato di furto in concorso.
2. Avverso la sentenza di secondo grado gli imputati, tramite i difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione fondati su un motivo. Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello che, pur avendole ridotte, avrebbe condannato a pene elevate e con motivazione contraddittoria, peraltro ritenendo solo equivalenti le circostanze attenuanti alle contestate aggravanti. Circa la posizione di Desantis, poi, sarebbe stata negata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di qualsivoglia motivazione.
3. I ricorsi sono inammissibili.
4. In merito alle critiche inerenti al trattamento sanzionatorio, va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art.133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque dall'operato giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e le attenuanti generiche in termini di sola equivalenza, anche in considerazione delle condotte di vita anteatte di soggetti gravati da precedenti specifici.
5. A quanto innanzi, circa la posizione di Desantis, deve altresì rilevarsi la mancata considerazione da parte del ricorrente della motivazione della sentenza impugnata che, sul punto della mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, diversamente da quanto prospettato, lungi dall'essere stata silente, ha argomentato in termini di giudizio prognostico negativo anche in ragione di una recentissima pendenza.
6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun in favore della cassa delle ammende. C