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Ordinanza — n. 21049/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence lacks argumentation under Art. 133 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding the sentencing calculation. The appellant argued the first-instance judgment imposed an excessive penalty without sufficient reasoning under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this, affirming that sentencing discretion is only reviewable for arbitrariness or illogical comparison, noting the judge explicitly considered the defendant's recidivism and possession of tools.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; The evaluation of elements for sentencing falls within the judge's discretionary power and is subject to cassation review only when based on mere arbitrariness or illogical comparison.

Parole chiave

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sentencing discretion Art. 133 Penal Code manifest unfoundedness recidivism cassation review illogical comparison penal policy allegazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Si deduce in sostanza l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto eccessiva e non supportata da apparato argomentativo tale da confutare le ragioni dell'appello e da esplicitare i criteri utilizzati in applicazione dell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
Si deduce in sostanza l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto eccessiva e non supportata da apparato argomentativo tale da confutare le ragioni dell'appello e da esplicitare i criteri utilizzati in applicazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 133 c.p
Si deduce in sostanza l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto eccessiva e non supportata da apparato argomentativo tale da confutare le ragioni dell'appello e da esplicitare i criteri utilizzati in applicazione dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019
133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimís, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep.
Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015
2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LALA GUGLIELMO nato a NAPOLI il 26/09/1972 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Guglielmo Lala per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deduce in sostanza l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nella commisurazione giudiziale della pena, in quanto eccessiva e non supportata da apparato argomentativo tale da confutare le ragioni dell'appello e da esplicitare i criteri utilizzati in applicazione dell'art. 133 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza, nei limiti in cui le censure effettivamente mostrano di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. In merito al trattamento sanzionatorio va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimís, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nel caso concreto, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio facendo esplicito riferimento alla capacità a delinquere dell'imputato, già più volte condannato per reati specifici, rinvenuto alla guida dell'auto rubata pochi giorni prima oltre che in possesso di altre componenti di auto e di grimaldelli.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. S.) ,69,---N2ALS 2025 Così deciso i11:5 novembre 2022