Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21048/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual complaints rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on factual complaints rather than legal errors. The appellant argued that the lower court misapplied traffic law provisions regarding damages and rescue necessity, but the court found these arguments constituted mere dissatisfaction with factual findings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals to the Supreme Court must be based on legal errors, not factual complaints or re-evaluations of evidence, as such arguments are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility factual complaints legal error traffic law procedural costs Italian Supreme Court responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Nino Ciotti per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 189, comma quinto, cod. strada
La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Nino Ciotti per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs.
Art. 189, comma settimo, cod. strada
La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Nino Ciotti per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOTTI NINO nato a SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA il 27/02/1967 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Ancona, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Nino Ciotti per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con i quali deduce l'errore nell'aver sussunto i fatti accertati nelle fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, in luogo della fattispecie prevista dal comma quinto dello stesso articolo in ragione dell'assenza di danni a persone. In subordine si prospetta l'errore consistente nell'aver ritenuto configurata anche la fattispecie di cui al comma settimo nonostante non vi fosse più la necessità di provvedere ai soccorsi per l'intervento soccorritore di altri.

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Le censure difatti si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituite da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte alla specifica considerazione delle censure d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), che ha valorizzato non solo la provocazione dell'incidente da parte dell'imputato ma anche le conseguenti lesioni personali in offesa di Barbara Fabiani e la repentina fuga di Nino Ciotti tanto da non essere rinvenuto nei pressi della propria vettura dagli automobilisti accorsi, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul punto reso motivazione esente da censure.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.