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Ordinanza — n. 21043/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific legal or factual criticism. The appellant complained about the evidentiary basis and the denial of mitigating circumstances, but the court found these points insufficiently developed compared to the appellate judgment. Consequently, the appeal was rejected as it failed to perform its essential function of offering a reasoned critique of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; The cassation appeal must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; mere repetition of rejected grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds critique of lower court Italian criminal procedure prova del dolo difetto di motivazione condotta colpevole

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
4), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato
281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv.
Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini
20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
Sez. 4, n. 20132/2022
Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELATO ROSA nato a MACERATA CAMPANIA il 10/11/1955 avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado per l'intervenuta prescrizione di talune fattispecie, ha confermato la responsabilità di Rosa Celato per il reato di furto (rideterminando la pena).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, con i quali sostanzialmente si duole dell'aver la Corte territoriale fondato la decisione su materiale indiziario, in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa senza un particolare vaglio delle stesse, e della mancanza di motivazione, ovvero dei vizi di essa, in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 3-4), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 4), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2.

Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, ha desunto la responsabilità dell'imputato da una pluralità di elementi probatori, tra cui le dichiarazioni della persona offesa, che, peraltro, diversamente da quanto si prospetta in ricorso, non è costituita parte civile, a differenza della banca. Trattasi di soggetto il cui conto in banca è stato sostanzialmente prosciugato dalla prevenuta nella sua qualità di funzionaria dell'istituto di credito. La valutazione delle dette dichiarazioni, proprio in considerazione delle doglianze d'appello, è stata peraltro il frutto anche della lettura congiunta di esse con la documentazione bancaria agli atti.

Parimenti dicasi con riferimento alla censura inerente alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Co territoriale ravvisato elementi positivi in tal senso. Rileva evidenziare che, peraltro, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione;

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis:

Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01) 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore