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Ordinanza — n. 21035/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation against appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21035/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant argued that the lower court failed to evaluate the location of victims' eyeglasses and blood traces, claiming these facts disproved the pedestrian crossing theory. The court ruled that an appeal must offer a critical argumentation contrasting with the contested decision's specific legal and factual grounds, which this petition failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; The appeal must provide specific critical argumentation contrasting with the contested decision's reasoning; mere repetition of rejected grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific critical argumentation repetition of rejected grounds appellate court reasoning criminal procedure code traffico di cocaina godimento dei diritti civili responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
2), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO FRANCESCO nato a ROMA il 25/04/1989 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la responsabilità di Francesco Cocco per l'omicidio dei pedoni Mario Mortai e Marta Luisa Giacchino, cagionato per colpa e in particolare con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (ex art. 589 cod. pen).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nel ritenere l'investimento dei due pedoni, da parte dell'imputato alla guida di una vettura, avvenuto mentre le vittime avevano impegnato l'apposito attraversamento pedonale. La Corte territoriale, in particolare, non avrebbe valutato, ai fini di cui innanzi, il luogo di rinvenimento degli occhiali e del cappello delle vittime oltre che la presenza di tracce ematiche in un punto distante dalle strisce pedonali.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con le censure vagliate dal giudice d'appello, è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già valutati e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (in particolare a pag. 2), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Il giudice d'appello, peraltro, ha desunto il punto d'impatto (l'attraversamento pedonale), in uno con altri elementi, proprio dal rinvenimento degli occhiali e del cappello nei pressi delle strisce pedonali, in particolare alla fine delle stesse e non a distanza da loro, oltre che dal rinvenimento di tracce ematiche nella parte più prossima al margine destro della corsia e in prossimità delle strisce pedonali. Quanto innanzi evidenzia altresì l'inammissibilità della censura per il mancato confronto con l'evidenziata ratio decidendi della sentenza sullo specifico punto considerato dal ricorso.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di ? inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de