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Ordinanza — n. 21034/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds and improper personal signature by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21034/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked legal grounds and was signed personally by the defendant after the law required representation by a qualified lawyer. The defendant argued for personal submission, but the court noted that the 2017 legislative reform mandates professional representation for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 613, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on legal grounds and if it is personally signed by the accused after the legislative reform requiring representation by a qualified lawyer.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal signature cassation reform legal representation lack of legal grounds court costs procedural defect registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
L'impugnazione è inammissibile non solo (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto non deducente alcuna censura, perché caratterizzata da doglianze in fatto (ex plurimis: Sez.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art.
Art. 613, cod. proc. pen.
In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 24, 111, comma 7, Cost.
Art. 6 CEDU
L'impugnazione è inammissibile non solo (ex art. 606, comma 3, cod.
art. 613 cod. proc. pen
In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
pen.) in quanto non deducente alcuna censura, perché caratterizzata da doglianze in fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Sez. 2, n. 19550 del 08/02/2022, Basone
Sez. 7, n. 25433 del 08/06/2022
Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELINI LUCA nato a SAN SEVERINO MARCHE il 19/01/1989 avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAL dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Luca Angelini per il reato di furto in abitazione.

2. L'impugnazione è inammissibile non solo (ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) in quanto non deducente alcuna censura, perché caratterizzata da doglianze in fatto (ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), ma anche perché il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, nella piena vigenza della I. n 2013 del 2017. Tale ultima disposizione normativa ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, anche l'autenticazione, a opera di un legale iscritto nel detto albo, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art.39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 6, n. 54681 del 3/12/2018, Zhair, Rv. 274636; conf. Sez. 3, n. 11126 del 25/1/2021, Marrazzo, Rv. 281475, Sez. 2 n. 19550 del 8/2/2022, Basone, in motivazione).

Va difatti tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. .7, n. 25433 del 08/06/2022, in motivazione). In merito le Sezioni Unite hanno altresì ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, I. n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018 Aiello, Rv. 272011, la quale ha precisato che l'elevato livel'o di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

3. Deve infine darsi atto che la fattispecie non è caratterizzata dall'applicazione di una pena illegale perché concretizzantesi in sanzione ab origine contraria all'assetto normativo vigente (che, se sussistente, nonostante l'inammissibilità del ricorso, sarebbe stata rilevabile d'ufficio dalla Suprema Corte come chiarito da Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso