Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the complaint of evidence distortion was merely terminological and lacked legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Boukhcera Hamid inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court mischaracterized evidence regarding the victim's statement about the phone being ripped from her hands, but the court found this claim to be a non-motivation. The court ruled that the alleged distortion was only terminologically proposed without substantive legal articulation or violation of law, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The complaint of evidence distortion is inadmissible if it is merely terminological and fails to articulate specific legal violations or other grounds contemplated by the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHCERA HAMID nato il 07/07/1968 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Boukhcera Hamid per il reato di furto di un cellulare strappato di mano alla persona offesa.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce il travisamento della prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di denuncia/querela, tale da far sussumere erroneamente i fatti nell'astratta previsione dell'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato art. 606 cod. proc. pen, tra cui l'assenza di motivazione o vizi motivazionali e, in particolare, un travisamento della prova (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Saz. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione). Il travisamento, difatti, è solo terminologicamente prospettato ma non articolato. Lo stesso ricorrente evidenzia che il giudice di merito avrebbe sussunto la fattispecie concreta nell'astratta previsione dell'art. 624-bis, comma secondo, cod. pen., argomentando dalle dichiarazioni della persona offesa, acquisite al processo in quanto celebrato con le forme del rito abbreviato, per cui l'imputato avrebbe strappato il cellulare dalle mani della vittima.
Premesso ciò, lo stesso ricorrente conviene con la Corte territoriale in merito al significante costituito dalle dette dichiarazioni (in realtà, si conviene anche in merito al significato di esse). In ricorso difatti si precisa che la vittima avrebbe dichiarato che il cellulare le sarebbe stato strappato dalle mani dall'imputato ma precisando che il reo avrebbe agito, quindi eseguito lo "strappo" dell'oggetto, con moto fulmineo e durante una corsa (proseguita anche dopo l'impossessamento) nel mentre la vittima era intenta a utilizzare il cellulare.
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023