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Ordinanza — n. 21032/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already rejected in the second instance without providing new specific criticism. The appellant argued for a different legal classification of the theft and challenged the aggravating circumstance of public exposure, but the court found these points lacked the necessary analytical depth required for a legitimacy appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequo repetition of grounds already rejected in the second instance or if it is based on factual complaints that do not critically analyze the reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissibility cassation appeal lack of specific argumentation factual complaints reiteration of grounds second instance procedural costs testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
art. 624, comma terzo, cod. pen.
150 del 2 che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (si vede, in termini generali, Sez.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
3-4), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, Carchilo
Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S.
282599, in motivazione, che argomenta anche in forza dei precedenti arresti delle Sezioni Unite in materia; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi
274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv.
Sez. U, n. 40150 del 25/06/2018, Salatino
(si vede, in termini generali, Sez. U, n. 40150 del 25/06/2018, Salatino, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REYES ESPINAL RODOLFO ANTONIO nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Reyes Espinal Rodolfo Antonio per il reato di furto aggravato di una bicicletta elettrica.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi con quali si deducono l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non derubricare il reato ascritto in mero tentativo di furto oltre che nel ritenere configurata l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 2-3), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3-4), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 4.1. Di fronte della specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello, la Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), ha evidenziato l'impossessamento della bici, tramite la quale il prevenuto era fuggito per circa 200 metri, poi abbandonandola in quanto inseguito dalla persona offesa; quest'ultima, sotto i propri occhi, si è vista sottrarre il mezzo di locomozione mentre era parcheggiato sulla pubblica via all'ingresso ma non dentro un'officina meccanica.

Il ricorrente si limita a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul punto reso motivazione esente da censure. 4.2. A quanto innanzi è appena il caso di aggiungere, circa la prospettata derubricazione, la corretta applicazione da parte del giudice di merito del principio di diritto, con il quale il ricorrente sostanzialmente non si confronta, per cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex plurimis:

Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Carchilo, Rv. 282599, in motivazione, che argomenta anche in forza dei precedenti arresti delle Sezioni Unite in materia; Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, Sentenza n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266).

5. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibil" del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2 che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (si vede, in termini generali, Sez. U, n. 40150 del 25/06/2018, Salatino, Rv. 273551, soprattutto in motivazione).

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d