Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft as inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a second-instance conviction for attempted theft inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficiently detailed reasoning regarding the evidence and sentencing. The court rejected this claim, ruling that the appeal lacked the specific legal grounds required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it does not allege a lack of reasoning, defects in reasoning, or violations of law, but merely requests a more complex or different treatment without specific legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO COSIMO nato a TARANTO il 03/08/1966 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZ Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Lecce (sez. distacc. di Taranto), con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Cosimo Russo per il reato di tentato furto.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si duole della circostanza per cui la Corte d'appello sarebbe dovuta giungere a una più complessa e particolareggiata motivazione in ordine agli elementi a carico dell'imputato e comunque a un diverso trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo a un generico riferimento all'assenza di una motivazione più complessa e particolareggiata oltre che a un diverso trattamento sanzionatorio, peraltro del tutto svincolato da qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e alle emergenze processuali (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione).
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod, proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso