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Ordinanza — n. 21029/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing only a generic lack of acquittal without alleging specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's sole ground was a generic reference to the lack of acquittal. The appellant failed to allege specific violations of law, lack of reasoning, or other statutory defects required under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not allege specific violations of law, lack of reasoning, or other defects contemplated by Article 606, but merely assert a generic outcome such as the absence of acquittal without connecting it to the reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic lack of acquittal Article 606 Code Criminal Procedure specific statutory grounds required court costs and fine annullamento del lodo arbitrale impugnabilità della decisione di rinvio ricorso di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, gomma 3, cod.
Art. 129, c.p.p.
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza per non aver il giudice di merito prosciolto ex art. 129 cod.
Art. 616, c.p.p.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza per non aver il giudice di merito prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARICO RICCARDO GIUSEPPE nato il 27/12/1971 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Riccardo Giuseppe Aricò per tentato furto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce la nullità della sentenza per non aver il giudice di merito prosciolto ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, gomma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo a un generico riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato, peraltro del tutto svincolato da qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e alle emergenze processuali (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dela somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023