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Ordinanza — n. 21028/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds under Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint failed to meet the statutory requirements for a valid ground of appeal. Although the appellant alleged a total defect in the lower court's reasoning, the court found this argument generic and devoid of specific references to the contested judgment or legal violations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the complaint constitutes a 'non-motive' by merely stating a lack of reasoning without specifically identifying the violated statutory provision or the specific factual or legal errors in the contested decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-motive complaint lack of specific grounds Criminal Procedure Code defect of reasoning censura dell'accertamento dei fatti censura costituzionale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA GIULIO nato a CASTELNUOVO DI GARFAGNANA il 30/08/1961 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Giulio Cena per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce la mancanza di motivazione ovvero il vizio totale di essa (in termini di apoditticità).

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica, non deduce effettivamente l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo a un generico riferimento alla mancanza di motivazione ma in termini del tutto svincolati da qualsivoglia riferimento alla statuizione impugnata e alle emergenze processuali (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 , ,ere es