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Ordinanza — n. 21026/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21026/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21026/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELADA GUIDO nato a TORINO il 19/09/1971 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Guido Melada per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 62-bis cod. pen, art. 133 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21026/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque da pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche in termini prossimi al massimo previsto dall'art. 62-bis cod. pen., apprezzando la portata, nella specie, dell'elemento ritenuto determinante ai fini del riconoscimento delle dette attenuanti (il comportamento processuale caratterizzato da confessione).

Parole chiave

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testimonianza della vittima mezzi di prova medici indennità per testimone indizio motivi probatori udienza probatoria

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Guido Melada per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
in ragione della circostanza per cui la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche ma operato la riduzione in termini solo vicini al massimo consentito dall'art. 62-bis cod. pen.
art. 133 c.p
Si deduce la violazione dell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELADA GUIDO nato a TORINO il 19/09/1971 avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Guido Melada per la fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen. in ragione della circostanza per cui la Corte di appello, confermando la sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto sussistenti le circostanze attenuanti generiche ma operato la riduzione in termini solo vicini al massimo consentito dall'art. 62-bis cod. pen. e non coincidenti con esso.

3. Il ricorso, con il quale sostanzialmente ci si duole della commisurazione giudiziale della pena in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Va difatti ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione;

Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo la Corte territoriale ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, caratterizzato comunque da pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche in termini prossimi al massimo previsto dall'art. 62-bis cod. pen., apprezzando la portata, nella specie, dell'elemento ritenuto determinante ai fini del riconoscimento delle dette attenuanti (il comportamento processuale caratterizzato da confessione).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il C sigl