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Ordinanza — n. 21025/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21025/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to meet statutory requirements for a valid ground of objection. The appellant argued the lower court violated procedural rules by omitting an acquittal despite evident proof of innocence, yet the court found this merely a generic complaint lacking specific legal citations or analysis of the judgment's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolous nature of the submission.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 129, c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds cited do not specifically allege a lack of reasoning, defects in reasoning, or violations of law, but instead merely assert a generic failure to acquit without connecting such failure to the substantive content of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds criminal procedure code generic complaint rejection court costs and fine omission of acquittal procedural nullity delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica evocante le lettere b) ed e) del citato art.
Art. 129, c.p.p.
b) ed e), c.p.p., in riferimento all'art. 129 c.p.p.».
Art. 616, cod. proc. pen.
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod, proc.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 129 c.p
b) ed e), c.p.p., in riferimento all'art. 129 c.p.p.».

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli
9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE EMANUELE nato a EBOLI il 23/06/1988 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Salerno, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Emanuele Pepe per il reato contemplato dall'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale deduce, letteralmente, la «nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e), c.p.p., in riferimento all'art. 129 c.p.p.». Il giudice d'appello, sempre per il ricorrente, avrebbe «eluso l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione, esistendo agli atti la prova evidente che l'imputato non aveva commesso il fatto ascrittogli in rubrica».

3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, l'unica censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica evocante le lettere b) ed e) del citato art. 606 (ancorché relazionandole alla nullità della sentenza), non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nel citato articolo, limitandosi solo a un generico riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato peraltro del tutto svincolato da qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e alle emergenze processuali (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod, proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile