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Ordinanza — n. 21024/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21024/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21024/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA TIZIANA nato a RHO il 12/11/1957 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle arti . udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di Tiziana Guarda.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21024/2023 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di Tiziana Guarda.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza della persecuzione facoltà di astenersi dal testimoniare attendibilità dei testimoni risposta alla petizione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza d'appello l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducente l'omessa motivazione in merito all'insussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARDA TIZIANA nato a RHO il 12/11/1957 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle arti . udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, per quanto ancora rileva in questa sede, ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. concluso tra il Pubblico Ministero e la difesa di Tiziana Guarda.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducente l'omessa motivazione in merito all'insussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. oltre che alla commisurazione giudiziale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in applicazione di principio già sancito e ribadito dalla Suprema Corte antecedentemente alla proposizione del ricorso per cassazione. In tema di concordato in appello, difatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che, come nella specie, non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (ex plurimis: Sez. 4, n. 944 dei 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pien., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così