Cassation appeal dismissed as inadmissible for being a non-motive lacking specific legal grounds under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aida Satori inadmissible, confirming her conviction for theft and misuse of payment instruments. The appellant argued that the second-instance court lacked adequate motivation for its findings of responsibility, but the court ruled this was a generic complaint rather than a valid legal ground. Consequently, the appeal was rejected as a 'non-motive' because it failed to cite specific statutory violations or logical errors in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it constitutes a 'non-motive' by merely complaining of insufficient motivation without deducing specific legal violations or logical errors in the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI AIDA nato a LUCCA il 30/03/1979 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Aida Satori per i reati di furto e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, deducente l'insussistenza di un adeguato supporto motivazionale all'affermazione di responsabilità.
3. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Invero, la censura integra un «non motivo» in quanto, al di là della formulazione della rubrica con riferimento alla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali (né violazioni di legge ovvero altre censure contemplate nel citato art. 606 cod. proc. pen.), limitandosi a dolersi, in termini generici, di un inadeguato supporto motivazionale all'affermazione di responsabilità peraltro contraddittoriamente evidenziandone il sottostante iter logico-giuridico, fondante sull'esito positivo dell'individuazione fotografica dell'imputata quale rilevante ex art. 189 cod. proc. pen. (in merito a essa di vedano, ex plurimis:
Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, invece, si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche per il ricorso per cassazione).
4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 I,I-Kiglie e estensor ,p Il esidente Fa io • E ia Serrao D E PO ITATA