Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21019/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21019/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA BRUNO nato il 02/06/1993 avverso il decreto del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto penale di condanna in quanto esperita il 23 giugno 2022 nonostante il decreto fosse stato notificato al difensore il 19 marzo 2021 e al condannato (Bruno Molla) il 12 marzo 2022.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 461 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 21019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento Bruno Molla, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'aver ritenuto tardiva l'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. in ragione della notifica al condannato del decreto effettuata solo il 10 giugno 2022 (come da documentazione che allega al ricorso per ragioni di autosufficienza).

Parole chiave

Generato dall'IA
tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato allegazioni insufficientemente motivate ritiro dell'istanza giudiziaria difetto di legittimazione del ministero pubblico sospensione dell'istruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 461 cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento Bruno Molla, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'aver ritenuto tardiva l'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLA BRUNO nato il 02/06/1993 avverso il decreto del 15/07/2021 del GIP TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione a decreto penale di condanna in quanto esperita il 23 giugno 2022 nonostante il decreto fosse stato notificato al difensore il 19 marzo 2021 e al condannato (Bruno Molla) il 12 marzo 2022.

2. Avverso tale provvedimento Bruno Molla, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, con il quale si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il giudice di merito nell'aver ritenuto tardiva l'opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. in ragione della notifica al condannato del decreto effettuata solo il 10 giugno 2022 (come da documentazione che allega al ricorso per ragioni di autosufficienza).

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Come correttamente evidenziato dal giudice di merito, dagli atti, ai quali la Suprema Corte ha nella specie accesso in ragione dell'error dedotto, emerge effettivamente l'avvenuta notificazione del decreto al condannato, mediante consegna dell'atto a mani proprie, il 12 marzo 2022 con conseguente tardività dell'opposizione proposta il 23 giugno 2022 (ex art. 461 cod. proc. pen.). La notifica allegata al ricorso, alla quale fa riferimento il ricorrente non è difatti relativa al decreto penale emesso bensì al decreto penale divenuto esecutivo, all'esito dell'omessa opposizione, come risulta peraltro dallo stesso atto allegato che contiene, differentemente dal decreto penale notificato ai fini dei termini del 461 cod. proc. pen., la data dell'esecutività (indicata nel 29 marzo).

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigl