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Ordinanza — n. 21018/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal criticism and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing new legal reasoning. The appellant argued for reduced culpability and different joint crime classification, but the court found these points lacked the necessary critical analysis required for a valid appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of a repetition of arguments already examined and rejected at the appellate stage, or if it presents factual complaints rather than specific legal criticisms of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments lack of legal criticism factual complaints joint crime liability mitigating circumstances court costs delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
Nell'intento di formulare una censura in termini di violazione di legge (l'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Nell'intento di formulare una censura in termini di violazione di legge (l'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
4-6), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti
254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato
281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv.
Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione
Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez.
Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini
20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO ALFREDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/08/1991 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna di Alfredo Amato in merito al reato di furto in abitazione consumato in concorso con soggetto giudicato separatamente.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Con le prime due censure si critica la sentenza per aver ritenuto sussistente il concorso dell'indagato, tanto sotto il profilo oggettivo quanto in merito al dolo di partecipazione, in luogo, al più, della mera ipotesi di connivenza non punibile e, comunque, per non aver ritenuto l'opera di Amato di minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del delitto. Il ruolo marginale assunto dell'imputato oltre che la sua incensuratezza, per il terzo motivo, avrebbero infine dovuto condurre all'accertamento delle circostanze attenuanti generiche, invece ritenute insussistenti.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 4), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 4-6), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli deducibili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte alla specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme») che ha valorizzato la condotta tenuta dall'imputato, colto nel possesso dei beni oggetto di furto nell'immediatezza dei fatti e nell'atto di nasconderli in sede d'intervento delle forze dell'ordine, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante che, invece, ha sul punto reso motivazione esente da critiche.

Nell'intento di formulare una censura in termini di violazione di legge (l'art. 62-bis cod. pen.), il ricorrente finisce, nella specie, per confermare egli stesso la corretta applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi governanti la materia laddove precisa che il giudice d'appello ha escluso la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche argomentando dall'inesistenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (tali da fondare in giudizio di minore meritevolezza di pena) tra cui l'incensuratezza (non più rilevante singolarmente considerata, ai sensi del terzo comma del citato art. 62-bis).

Rileva evidenziare che, peraltro, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis:

Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01) 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c