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Ordinanza — n. 21016/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to failure to critically engage with lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21016/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant failed to critically engage with the appellate court's detailed reasoning regarding the specific criminal precedents supporting the application of reiterated recidivism. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and generic, rejecting the argument that the lower court erred in its assessment of prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and generically formulated, particularly when it omits a critical engagement with the specific arguments and precedents relied upon by the lower court in its decision.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal generic formulation defect reiterated recidivism failure to engage reasoning inadmissible appeal criminal precedent assessment procedural costs award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DODAJ PRENG nato il 18/03/1979 avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e genericamente formulato, poiché omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 4), là dove ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno della evocata disapplicazione della recidiva reiterata, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili ed incentrati sull'apprezzamento dei numerosi, gravi e specifici precedenti penali a carico.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente