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Ordinanza — n. 21015/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for escape from home detention due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against a criminal conviction for escape from home detention, but the court found the first ground legally unfounded and the second ground impermissible as it sought a substantive review of sentencing exclusions. The court rejected the appeal because the lower court had already thoroughly examined and dismissed the specific arguments regarding the appellant's criminal history and the nature of the escape.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be admissible under strict legal requirements; courts cannot express substantive judgments on merits or re-evaluate facts already decided by lower courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility escape from home detention lack of legal grounds substantive review prohibition court costs and fines espatrio illegale insufficiente guida nonostante revoca della patente omissione illecita di raggiungere il corpo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
252288); - che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, sollecitando questa Suprema Corte ad esprimere un giudizio di merito su un profilo di doglianza (difetto di motivazione in ordine alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCIA GIOVANNI nato a TERAMO il 08/03/1971 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di dolo nel reato di evasione, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag.

3) le ragioni giustificative della affermazione di responsabilità con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili; - che l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui si trova sottoposto a restrizione richiede, come è noto, il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288); - che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, sollecitando questa Suprema Corte ad esprimere un giudizio di merito su un profilo di doglianza (difetto di motivazione in ordine alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) che la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e disatteso (cfr. pagg. 3-4), ponendo in evidenza, con argomenti esenti da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, una serie di elementi (quali, ad es., la gravità delle modalità di realizzazione del fatto in ragione della rilevante durata dell'allontanamento dalla propria abitazione, unitamente ai numerosi, gravi e specifici precedenti penali a carico) coerentemente ritenuti preclusivi dell'evocata causa di esclusione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P