Ordinanza — n. 21014/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALERIO nato a PESCARA il 20/07/1976 • avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze genericamente esposte in tema di diniego delle invocate attenuanti generiche, del tutto avulse dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato puntualmente conto delle ragioni giustificative della mancata concessione, sia in relazione alla rilevata assenza di elementi positivamente apprezzabili al fine qui considerato, sia in relazione al vaglio dei numerosi e specifici precedenti penali a carico dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 21014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALERIO nato a PESCARA il 20/07/1976 • avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze genericamente esposte in tema di diniego delle invocate attenuanti generiche, del tutto avulse dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato puntualmente conto delle ragioni giustificative della mancata concessione, sia in relazione alla rilevata assenza di elementi positivamente apprezzabili al fine qui considerato, sia in relazione al vaglio dei numerosi e specifici precedenti penali a carico dell'imputato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO VALERIO nato a PESCARA il 20/07/1976 • avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze genericamente esposte in tema di diniego delle invocate attenuanti generiche, del tutto avulse dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha dato puntualmente conto delle ragioni giustificative della mancata concessione, sia in relazione alla rilevata assenza di elementi positivamente apprezzabili al fine qui considerato, sia in relazione al vaglio dei numerosi e specifici precedenti penali a carico dell'imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidehte