Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism arguments and late procedural qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding recidivism and the lack of general mitigating circumstances, but the lower court had already addressed these points with sound reasoning. Furthermore, the appeal raised a new claim for re-qualifying the offense under Article 276 of the Code of Criminal Procedure for the first time, which violates procedural rules requiring specific prior deduction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or not permitted by law, and if new complaints are raised for the first time without prior specific deduction in the appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VIRGINIA nato a FIRENZE il 16/05/1969 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di applicazione della recidiva (reiterata e specifica) e mancata concessione delle attenuanti generiche, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pagg. 3-4) le ragioni giustificative delle relative statuizioni decisorie, con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili; - che nel ricorso, inoltre, genericamente si prospetta una mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., enunciando per la prima volta un profilo di doglianza che avrebbe dovuto essere previamente e specificamente dedotto in sede di gravame.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente