Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and non-allowed legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Bellomo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the second and third grounds regarding omitted generic mitigating circumstances and failed exclusion of recidiva to be manifestly unfounded and legally impermissible, as the lower court had already addressed them with sound reasoning. Furthermore, the first ground concerning the constitution of the crime under Article 336 of the Penal Code was rejected because the appellate judgment thoroughly analyzed the specific factual context, the defendant's personality traits, and the threatening gestures to establish the requisite coercive suitability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and not permitted by law, particularly when the lower court has already provided a reasoned decision on the merits without logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO VITO nato a BARI il 23/08/1967 avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il secondo e il terzo dei motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge, assertivamente reiterandosi censure in tema di omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata esclusione della contestata recidiva reiterata ed infra-quinquennale, sulle quali la sentenza impugnata si è, di contro, puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag.
7) le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sedè deducibili, incentrati, per un verso, sulle connotazioni assunte, ai fini del riconosciuto aggravamento della pericolosità, dai numerosi e gravi precedenti penali a carico dell'imputato, per altro verso sulle note modali proprie dei fatti oggetto della regiudicanda e sulla totale assenza di elementi positivamente valutabili al fine qui considerato; - che nel primo motivo di ricorso, inoltre, vengono assertivamente reiterate censure già esaustivamente esaminate e congruamente disattese dalle conformi decisioni di merito in relazione al prospettato difetto di configurabilità degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 336 cod. pen., omettendo, peraltro, di confrontarsi criticamente con le argomentazioni al riguardo illustrate nella sentenza impugnata (v., in particolare, pagg. 6- 7), che ha puntualmente dato conto dello specifico contesto fattuale in cui la condotta delittuosa è stata posta in essere, delle caratteristiche personologiche del soggetto attivo, del contenuto delle frasi minatorie da lui pronunciate all'indirizzo dei pubblici ufficiali e dei gesti violenti che le hanno accompagnate, per evidenziarne, con una motivazione esente da vizi in questa Sede deducibili, la ricorrenza del requisito della idoneità costrittiva rilevante ai fini della integrazione della richiamata fattispecie incriminatrice.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P