Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20997/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20997/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20997/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mancini Massimiliano, nato a Roma il 20/hy.1966 avverso la sentenza del 29/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 340 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, e finalizzato a prospel:tare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammessa in sede di legittimità, dal momento che i giudici di merito hanno accertato che la condotta del ricorrente sia consistita nel coartare la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, minacciandoli tramite l'utilizzo di un coltello; nel colpire gli operanti con spintoni e gomitate, per impedire di effettuare l'atto di identificazione; nell'indurre il personale sanitario ad interrompere le attività di pronto soccorso al fine di bloccare il comportamento violento del ricorrente;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20997/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 336, 337 e 340 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, e finalizzato a prospel:tare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammessa in sede di legittimità, dal momento che i giudici di merito hanno accertato che la condotta del ricorrente sia consistita nel coartare la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, minacciandoli tramite l'utilizzo di un coltello; nel colpire gli operanti con spintoni e gomitate, per impedire di effettuare l'atto di identificazione; nell'indurre il personale sanitario ad interrompere le attività di pronto soccorso al fine di bloccare il comportamento violento del ricorrente;

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia contro le autorità minaccia per la sicurezza pubblica atti impugnabili aggressione fisica reati contro la pubblica autorità reati contro la vita e l'integrità della persona
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Mancini Massimiliano, nato a Roma il 20/hy.1966 avverso la sentenza del 29/04/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 336, 337 e 340 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, e finalizzato a prospel:tare un'alternativa ricostruzione della vicenda, non ammessa in sede di legittimità, dal momento che i giudici di merito hanno accertato che la condotta del ricorrente sia consistita nel coartare la libertà d'azione dei pubblici ufficiali, minacciandoli tramite l'utilizzo di un coltello; nel colpire gli operanti con spintoni e gomitate, per impedire di effettuare l'atto di identificazione; nell'indurre il personale sanitario ad interrompere le attività di pronto soccorso al fine di bloccare il comportamento violento del ricorrente;

Considerato, inoltre, che i motivi afferenti alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, risultano manifestamente infondati, giacché la motivazione delle sentenze di merito appare priva di fratture logiche, avendo valutato l'assenza di resipiscenza, la gravità dei fatti e la pluralità di reati commessi nella medesima occasione, nonché la pluralità di precedenti penali a carico del ricorrente, sintomo di progressione criminosa e pervicacia nella commissione dei reati della stessa indole;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de