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Ordinanza — n. 20996/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20996/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHI YOUSSEF nato il 18/09/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di MONZA[dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, trattandosi di una sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra, richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sebbene la decisione impugnata abbia dato ampiamente conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali dovevano escludersi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi della richiamata disposizione processuale).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20996/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra, richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sebbene la decisione impugnata abbia dato ampiamente conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali dovevano escludersi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi della richiamata disposizione processuale).

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero diritto di ottenere una decisione disobbedienza alla decisione dell'autorità allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di cittadino etiope indennità per persecuzione etnica

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
(che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HARCHI YOUSSEF nato il 18/09/1984 avverso la sentenza del 03/06/2022 del TRIBUNALE di MONZA[dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, trattandosi di una sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, ossia quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra, richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337), con la conseguente indeducibilità del vizio relativo alla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (che nel caso di specie viene dal ricorrente genericamente sollecitata con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen., sebbene la decisione impugnata abbia dato ampiamente conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali dovevano escludersi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ai sensi della richiamata disposizione processuale).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden