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Ordinanza — n. 20994/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20994/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20994/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/05/1957 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alleimaij udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze in ordine al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento da parte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove la pena è stata complessivamente rideterminata su concorde richiesta delle parti, previa rinunzia dell'imputato a tutti i motivi di appello, con eccezione di quello relativo alla esclusione della recidiva.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20994/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ove la pena è stata complessivamente rideterminata su concorde richiesta delle parti, previa rinunzia dell'imputato a tutti i motivi di appello, con eccezione di quello relativo alla esclusione della recidiva.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale ritiro della querela penale riconsiderazione

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO LUIGI nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 26/05/1957 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alleimaij udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze in ordine al mancato riconoscimento di cause di proscioglimento da parte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ove la pena è stata complessivamente rideterminata su concorde richiesta delle parti, previa rinunzia dell'imputato a tutti i motivi di appello, con eccezione di quello relativo alla esclusione della recidiva.

Considerato che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President