Ordinanza — n. 20993/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a TORINO il 08/01/1971 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 12/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso il decreto in epigrafe indicato, con il quale è stata dichiarata la inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 10 giugno 2022, è stato personalmente proposto dalla persona offesa; - che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20993/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto, inoltre, che a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stata modificata la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione, prevedendosi il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione (ex art. 410-bis cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNONE GIUSEPPE nato a TORINO il 08/01/1971 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 12/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il ricorso avverso il decreto in epigrafe indicato, con il quale è stata dichiarata la inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 10 giugno 2022, è stato personalmente proposto dalla persona offesa; - che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Ritenuto, inoltre, che a seguito della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stata modificata la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione, prevedendosi il reclamo al tribunale monocratico e non più il ricorso per cassazione (ex art. 410-bis cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid