Cassation court dismisses appeals for inadmissibility as they contain only factual complaints already reviewed by the lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Sabrina Panico and Antonio Ricciardi inadmissible. The appellants challenged a lower court decision regarding conflicting convictions and acquittals based on alleged factual contradictions. The court ruled that these arguments were merely factual complaints already thoroughly examined and rejected by the appellate judge with sound reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes are inadmissible in cassation if the lower court has already substantively addressed and rejected such arguments with correct legal reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANICO SABRINA nato a VASTO il 20/01/1973 RICCIARDI ANTONIO nato a LARINO il 04/02/1994 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (v., in particolare, pag. 4, della sentenza impugnata), che, dopo aver puntualmente ricostruito la vicenda storico- fattuale oggetto del tema d'accusa, ha motivatamente escluso qualsiasi profilo di contraddizione fra la condanna di Ricciardi Antonio per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e la sua assoluzione per il delitto di lesioni volontarie che, secondo il primo giudice, erano state causate dalla sola ricorrente Panico Sabrina.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il PreSidente