Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20988/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20988/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20988/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI FABRIZIO nato a CHIETI il 05/02/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità, apoditticamente riproponendo le medesime doglianze già formulate in sede di gravarne e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata sia in ordine alla denegata configurabilità dei presupposti giustificativi della evocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale, per entrambi i profili ora indicati, esaustivamente esposto le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente vi abbia criticamente opposto una base contro-argomentativa idonea a disarticolarne, ovvero ad incrinarne, la fondatezza e la complessiva tenuta logica.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20988/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., sia in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale, per entrambi i profili ora indicati, esaustivamente esposto le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente vi abbia criticamente opposto una base contro-argomentativa idonea a disarticolarne, ovvero ad incrinarne, la fondatezza e la complessiva tenuta logica.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI FABRIZIO nato a CHIETI il 05/02/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati e non consentiti nel giudizio di legittimità, apoditticamente riproponendo le medesime doglianze già formulate in sede di gravarne e motivatamente disattese dalla sentenza impugnata sia in ordine alla denegata configurabilità dei presupposti giustificativi della evocata causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia in ordine al diniego delle invocate attenuanti generiche, avendo la Corte distrettuale, per entrambi i profili ora indicati, esaustivamente esposto le ragioni giustificative delle correlate statuizioni decisorie sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici deducibili in questa Sede (v. pagg. 3-4 della sentenza impugnata), senza che il ricorrente vi abbia criticamente opposto una base contro-argomentativa idonea a disarticolarne, ovvero ad incrinarne, la fondatezza e la complessiva tenuta logica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen