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Ordinanza — n. 20987/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20987/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20987/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI FABRIZIO nato a CHIETI il 05/02/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e genericamente formulato, poiché omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 4), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno del diniego della evocata applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle caratteristiche di non occasionalità della contestata condotta di evasione.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20987/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno del diniego della evocata applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle caratteristiche di non occasionalità della contestata condotta di evasione.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento punibilità sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
4), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno del diniego della evocata applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle caratteristiche di non occasionalità della contestata condotta di evasione.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FASOLI FABRIZIO nato a CHIETI il 05/02/1996 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e genericamente formulato, poiché omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 4), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno del diniego della evocata applicazione della causa di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., con specifico riferimento alle caratteristiche di non occasionalità della contestata condotta di evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente