Ordinanza — n. 20976/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE LUCA nato a TORRE ANNUNZIATA ill 27/10/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(AL,) jclato avviso alle parti.i j udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSEIRVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata è stato personalmente proposto dall'imputato; - che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica, apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 20976/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE LUCA nato a TORRE ANNUNZIATA ill 27/10/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI(AL,) jclato avviso alle parti.i j udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSEIRVA Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata è stato personalmente proposto dall'imputato; - che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica, apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 2720:1.0). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente