Ordinanza — n. 20975/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCETTI DAVIDE nato a GIULIANOVA il 18/12/1989 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito dalla mera riproposizione di doglianze in punto di fatto, attinenti alla configurabilità e alle modalità di accertamento probatorio degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in realtà già adeguatamente vagliate e clisattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (v., in particolare, pag. 3), che, dopo aver richiamato la condivisa ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dal primo Giudice, ha escluso la possibilità di ravvisare nel caso in esame una mera condotta di resistenza passiva, ponendo in rilievo il fatto che, alla luce delle deposizioni testimoniali rese dai militari operanti, l'imputato si oppose all'espletamento del doveroso intervento d'ufficio ed alla relativa opera di identificazione, arrivando ad una vera e propria colluttazione con uno dei pubblici ufficiali, con strattonamenti e contestuali tentativi di sferrare un pugno e sfondare il vetro della macchina di servizio in modo da allonl:anarsi ed evitare l'identificazione, laddove la caduta a terra di uno dei pubblici ufficiali operanti non fu affatto occasionale, ma determinata proprio dalla condotta di resistenza dell'imputato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20975/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., in realtà già adeguatamente vagliate e clisattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (v., in particolare, pag. 3), che, dopo aver richiamato la condivisa ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dal primo Giudice, ha escluso la possibilità di ravvisare nel caso in esame una mera condotta di resistenza passiva, ponendo in rilievo il fatto che, alla luce delle deposizioni testimoniali rese dai militari operanti, l'imputato si oppose all'espletamento del doveroso intervento d'ufficio ed alla relativa opera di identificazione, arrivando ad una vera e propria colluttazione con uno dei pubblici ufficiali, con strattonamenti e contestuali tentativi di sferrare un pugno e sfondare il vetro della macchina di servizio in modo da allonl:anarsi ed evitare l'identificazione, laddove la caduta a terra di uno dei pubblici ufficiali operanti non fu affatto occasionale, ma determinata proprio dalla condotta di resistenza dell'imputato.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCETTI DAVIDE nato a GIULIANOVA il 18/12/1989 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito dalla mera riproposizione di doglianze in punto di fatto, attinenti alla configurabilità e alle modalità di accertamento probatorio degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen., in realtà già adeguatamente vagliate e clisattese con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (v., in particolare, pag. 3), che, dopo aver richiamato la condivisa ricostruzione della vicenda storico-fattuale operata dal primo Giudice, ha escluso la possibilità di ravvisare nel caso in esame una mera condotta di resistenza passiva, ponendo in rilievo il fatto che, alla luce delle deposizioni testimoniali rese dai militari operanti, l'imputato si oppose all'espletamento del doveroso intervento d'ufficio ed alla relativa opera di identificazione, arrivando ad una vera e propria colluttazione con uno dei pubblici ufficiali, con strattonamenti e contestuali tentativi di sferrare un pugno e sfondare il vetro della macchina di servizio in modo da allonl:anarsi ed evitare l'identificazione, laddove la caduta a terra di uno dei pubblici ufficiali operanti non fu affatto occasionale, ma determinata proprio dalla condotta di resistenza dell'imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside