Ordinanza — n. 20973/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ANTONIO nato a NAPOLI il 17/04/1986 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva, oltre che genericamente formulato, è inammissibile in quanto non previamente dedotto fra i motivi di gravame nel giudizio cli appello; - che le ulteriori doglianze, evocative di una non corretta dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen., risultano solo genericamente formulate, omettendo di confrontarsi criticamente con le argoment:azioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno della determinazione della pena per i reati in contestazione (artt. 337 e 81, 582, 585, in relazione all'atrt. 576 n. 1, 61, nn. 2 e 10, cod. pen.), sì come avvinti dal nesso della continuazione e caratterizzati dalla reiterazione di condotte violente e dall'applicazione della riconosciuta recidiva reiterata ed infra-quinquennale; - che la natura della contestata recidiva, dai Giudici merito correttamente applicata ex art. 69, comma 4, cod. pen., ha costituito un elemento obiettivamente preclusivo ai fini della eventuale declaratoria di prescrizione dei reati in contestazione, con la conseguente maniresta infondatez2:a della doglianza enunciata nel secondo motivo di ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 20973/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., risultano solo genericamente formulate, omettendo di confrontarsi criticamente con le argoment:azioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno della determinazione della pena per i reati in contestazione (artt. 337 e 81, 582, 585, in relazione all'atrt. 576 n. 1, 61, nn. 2 e 10, cod. pen.), sì come avvinti dal nesso della continuazione e caratterizzati dalla reiterazione di condotte violente e dall'applicazione della riconosciuta recidiva reiterata ed infra-quinquennale; - che la natura della contestata recidiva, dai Giudici merito correttamente applicata ex art. 69, comma 4, cod. pen., ha costituito un elemento obiettivamente preclusivo ai fini della eventuale declaratoria di prescrizione dei reati in contestazione, con la conseguente maniresta infondatez2:a della doglianza enunciata nel secondo motivo di ricorso.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ANTONIO nato a NAPOLI il 17/04/1986 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della contestata recidiva, oltre che genericamente formulato, è inammissibile in quanto non previamente dedotto fra i motivi di gravame nel giudizio cli appello; - che le ulteriori doglianze, evocative di una non corretta dosimetria della pena ex art. 133 cod. pen., risultano solo genericamente formulate, omettendo di confrontarsi criticamente con le argoment:azioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno della determinazione della pena per i reati in contestazione (artt. 337 e 81, 582, 585, in relazione all'atrt. 576 n. 1, 61, nn. 2 e 10, cod. pen.), sì come avvinti dal nesso della continuazione e caratterizzati dalla reiterazione di condotte violente e dall'applicazione della riconosciuta recidiva reiterata ed infra-quinquennale; - che la natura della contestata recidiva, dai Giudici merito correttamente applicata ex art. 69, comma 4, cod. pen., ha costituito un elemento obiettivamente preclusivo ai fini della eventuale declaratoria di prescrizione dei reati in contestazione, con la conseguente maniresta infondatez2:a della doglianza enunciata nel secondo motivo di ricorso.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi