Ordinanza — n. 20971/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ahmetovic Samantha, nata a San Severo il 17.08.1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha congruamente considerato la gravità della condotta ostativa al riconoscimento dell'ulteriore riduzione di pena, essendo quest'ultima attestata, peraltro, sul minimo edittale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 20971/2023 — snpen · Corte di Cassazione: eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ahmetovic Samantha, nata a San Severo il 17.08.1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha congruamente considerato la gravità della condotta ostativa al riconoscimento dell'ulteriore riduzione di pena, essendo quest'ultima attestata, peraltro, sul minimo edittale;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ahmetovic Samantha, nata a San Severo il 17.08.1999 avverso la sentenza del 18/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato dal giudice di merito, che ha congruamente considerato la gravità della condotta ostativa al riconoscimento dell'ulteriore riduzione di pena, essendo quest'ultima attestata, peraltro, sul minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02