Ordinanza — n. 20824/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA GIOSUE nato a MESSINA il 30/11/1998 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; /- isti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento è manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 20824/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non si confronta con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto a supporto della statuizione della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, la condotta del ricorrente rileva ex art. 337 cod. pen. nella misura in cui, contrariamente alla prospettazione difensiva, era tesa ad «impedire agli agenti [...] i dovuti accertamenti in ordine ai fatti accaduti e in ordine alla identificazione» del ricorrente (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).
Parole chiave
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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA GIOSUE nato a MESSINA il 30/11/1998 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; /- isti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento è manifestamente infondato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., non si confronta con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata, il quale correttamente dà conto degli elementi di fatto e di diritto a supporto della statuizione della penale responsabilità del ricorrente. In particolare, la condotta del ricorrente rileva ex art. 337 cod. pen. nella misura in cui, contrariamente alla prospettazione difensiva, era tesa ad «impedire agli agenti [...] i dovuti accertamenti in ordine ai fatti accaduti e in ordine alla identificazione» del ricorrente (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato).
Analogamente, il secondo motivo di ricorso, che contesta l'aumento della pena a titolo di recidiva (specifica e infraquinquennale), non risulta fondato in quanto la motivazione della sentenza di appello è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 4 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consiglieree% nsore Il Presidente