Cassation appeal dismissed de plano for applying penalty sentence without verifying statutory acquittal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted for this type of judgment. The appellant challenged a sentencing decision that applied a penalty without verifying the absence of statutory acquittal causes under Article 129 of the Criminal Code. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals to specific statutory violations, excluding this scenario.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod.: The appeal against a sentencing decision applying a penalty is inadmissible if it relies on the alleged violation of law regarding the non-verification of statutory acquittal causes, as such grounds are not exhaustively listed in the appeal statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLINO DANIELE nato a GALLIPOLI il 26/04/1984 avverso la sentenza del 18/11/2022 del TRIBUNALE di LECCEraàfrgnviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, in tema di patteggiamentof è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Dagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme